Una società di gestione crediti ha impugnato la decisione che ammetteva solo parzialmente il suo credito verso un'azienda fallita. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: senza una data certa, il contratto bancario e le sue clausole, come la capitalizzazione trimestrale degli interessi, non sono opponibili alla massa dei creditori. La Corte ha chiarito che la prova del credito, in questi casi, richiede la produzione del contratto con forma scritta e data certa anteriore al fallimento.
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