La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12902/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina. La Corte ha ribadito che, per il riconoscimento dell'attenuante del danno di lieve entità, non basta considerare il modesto valore economico del bene sottratto, ma è necessaria una valutazione complessiva che tenga conto anche del danno fisico e morale subito dalla vittima, data la natura plurioffensiva del reato.
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