Un imputato, condannato per resistenza e lesioni, ottiene una seconda sospensione condizionale della pena. La Corte d'Appello, però, la subordina ai lavori di pubblica utilità. L'imputato ricorre in Cassazione, lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il Pubblico Ministero non aveva impugnato la sentenza. La Cassazione respinge il ricorso. Stabilisce che il giudice d'appello può imporre condizioni peggiorative se la legge le prevede come obbligatorie, come nel caso della seconda sospensione della pena. La richiesta stessa del beneficio da parte dell'imputato implica un'accettazione implicita delle condizioni di legge, escludendo così la violazione del principio.
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