La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da una ricorrente, condannata in appello per un reato tributario (art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000). La ricorrente lamentava che la sentenza d'appello fosse stata emessa senza adeguata motivazione, violando l'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso privo dei requisiti necessari per essere esaminato nel merito, confermando l'inammissibilità e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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