La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della contestazione a catena in relazione a reati di spaccio di stupefacenti. Un indagato, già sottoposto ad arresti domiciliari per fatti commessi tra il 2015 e il 2017, ha ricevuto una seconda ordinanza cautelare per episodi del 2021. La difesa ha eccepito la violazione del divieto di contestazione a catena, richiedendo la retrodatazione dei termini. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la retrodatazione può essere dedotta in sede di riesame solo se il ricorrente dimostra che, per effetto della stessa, il termine di custodia sarebbe già scaduto al momento dell'emissione del secondo provvedimento.
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