Il ricorrente ha chiesto la retrodatazione dei termini di custodia cautelare per un'accusa di omicidio del 2012, sostenendo che gli indizi fossero già desumibili all'epoca di una precedente misura cautelare. La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che non si applica la contestazione a catena automatica. Per procedimenti diversi, la retrodatazione opera solo se gli elementi per la seconda misura erano chiaramente desumibili prima del rinvio a giudizio del primo processo. Nel caso specifico, il quadro indiziario a carico del ricorrente si è consolidato solo anni dopo, grazie a nuove indagini e alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il rifiuto di retrodatare la misura, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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