Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza, ha presentato ricorso in Cassazione contestando l'affidabilità dell'etilometro. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio fondamentale: l'onere della prova etilometro, ovvero la dimostrazione di un suo specifico malfunzionamento, spetta all'imputato. Non è sufficiente una generica contestazione per invalidare i risultati del test. La Corte ha inoltre confermato la correttezza della mancata concessione delle attenuanti generiche, data la gravità della condotta.
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