La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un Amministratore per **bancarotta fraudolenta documentale**. L'Amministratore aveva tenuto una contabilità parziale e irregolare, impedendo la chiara ricostruzione del patrimonio dell'Azienda fallita. La Corte d'Appello aveva già qualificato il reato come bancarotta fraudolenta documentale generica, escludendo l'aggravante del danno di rilevante gravità. L'Amministratore ha fatto ricorso sostenendo che i documenti fossero ricostruibili e che non ci fosse un danno significativo ai creditori. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'irregolare tenuta delle scritture contabili, che ostacola la ricostruzione aziendale, integra il reato, anche se non si prova un danno patrimoniale di grave entità.
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