Il Condannato, originariamente condannato all'ergastolo poi commutato in trenta anni di reclusione per via del rito abbreviato, aveva ottenuto nel 2010 l'applicazione dell'indulto di tre anni sulla pena complessiva. Nel 2021, su richiesta del Procuratore Generale, il giudice dell'esecuzione modificava tale calcolo, applicando l'indulto prima della riduzione per il rito abbreviato, annullando di fatto lo sconto di pena. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Condannato e annulla senza rinvio il provvedimento del 2021. La Suprema Corte stabilisce che sulla decisione del 2010 si era ormai formato il giudicato esecutivo, non impugnato nei termini di legge. Di conseguenza, in assenza di elementi di novità, la misura della pena non poteva essere rideterminata in senso sfavorevole al reo.
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