La Polizia Stradale sanzionava un autotrasportatore per dischi cronotachigrafo mancanti relativi a tre diverse giornate lavorative dei 28 giorni precedenti, applicando plurime sanzioni distinte. L'autista impugnava i verbali contestando l'illegittima moltiplicazione delle multe. La Prefettura sosteneva la necessità di punire ogni singola omissione giornaliera per tutelare la sicurezza stradale e i riposi lavorativi. La questione giungeva alla Corte di Cassazione che, allineandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, ha respinto il ricorso dell'autorità amministrativa. Il controllo su strada configura una violazione unitaria e istantanea dell'obbligo di esibizione documentale per l'intero arco temporale dei 28 giorni. Di conseguenza, l'autorità deve irrogare una sola sanzione pecuniaria complessiva, escludendo il cumulo materiale dei verbali per ciascun foglio non mostrato.
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