Il Tribunale di Pisa revocava la sospensione condizionale della pena a un cittadino a causa di una nuova condanna. Il Condannato proponeva ricorso in Cassazione lamentando, tra l'altro, la mancata revoca della condanna per guida senza patente, reato nel frattempo depenalizzato. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso, stabilendo che, in presenza di una depenalizzazione (abolitio criminis), il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a rigettare la richiesta di revoca solo perché concorrono altri reati più gravi. Il giudice deve invece sciogliere il cumulo delle pene e rideterminare la sanzione complessiva, eliminando la quota di pena riferibile al reato depenalizzato. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio limitatamente a questo aspetto.
Continua »