Un autista ha chiesto all'azienda il pagamento di differenze retributive e straordinari. La Corte d'Appello ha respinto la domanda perché il lavoratore non ha dettagliato le ore di attività effettiva rispetto alle soste. La Cassazione ha confermato il rigetto, stabilendo che i dischi cronotachigrafi, se contestati dal datore di lavoro, non costituiscono da soli piena prova del lavoro straordinario. Per la prova del lavoro straordinario, il lavoratore deve fornire ulteriori elementi di prova, anche indiziari, e specificare i tempi di lavoro effettivo depurati dalle pause. Di conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
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