Alcuni dipendenti di un ente di formazione hanno chiesto il pagamento di stipendi arretrati. L'ente datore di lavoro non ha contestato il debito, ma ha chiamato in causa l'Assessorato Regionale per essere manlevato, sostenendo che il mancato pagamento dipendesse dal mancato versamento dei fondi pubblici regionali. La Corte d'Appello ha respinto la domanda di garanzia contro l'Assessorato, non ritenendo provato l'obbligo di finanziamento aggiuntivo. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dell'ente. La Corte ha chiarito che l'obbligo retributivo verso i lavoratori grava esclusivamente sul datore di lavoro. Non esiste un rapporto diretto tra i dipendenti e l'amministrazione pubblica, né quest'ultima garantisce i debiti dell'ente, a meno che non sia completata con successo la specifica procedura di finanziamento pubblico.
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