La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22330/2024, ha stabilito l'illegittimità di un taglio forfettario del 30% sul trattamento economico accessorio di un dirigente medico operato da un'Azienda Sanitaria Locale. Pur riconoscendo la legittimità della riduzione delle risorse destinate ai fondi per la retribuzione accessoria, in linea con le norme sul contenimento della spesa pubblica, la Corte ha specificato che tale riduzione deve seguire un metodo preciso e non può essere arbitraria. Il criterio corretto prevede la 'cristallizzazione' dei fondi al valore del 2010 e la loro successiva riduzione proporzionale in base al personale cessato dal servizio. La sentenza della Corte d'Appello è stata cassata con rinvio per un nuovo calcolo che determini il corretto dare-avere tra le parti, applicando i principi di diritto enunciati.
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