Un uomo, condannato per essersi introdotto nel sistema di posta elettronica del fratello al fine di creare un falso riconoscimento di debito, ricorre in Cassazione. Tra i motivi, contesta la legittimità della costituzione parte civile, sostenendo che fosse preclusa da una causa civile già pendente. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, specificando che la costituzione è ammissibile quando la causa petendi (la ragione giuridica della domanda) nei due giudizi è diversa. Nel processo civile si contestava il debito, nel penale si chiedeva il risarcimento del danno derivante dal reato. La Corte ha inoltre confermato la condanna al risarcimento dei danni.
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