Un Indagato ha subito un sequestro preventivo di denaro contante, trovato nella sua abitazione, ritenuto profitto di attività di finanziamento abusivo. Ha contestato il sequestro, sostenendo l'assenza di un legame diretto tra il denaro e il reato. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso. Ha chiarito che, per la confisca del profitto del reato in denaro, non serve dimostrare un nesso di pertinenzialità specifico. Basta che il denaro sia un accrescimento patrimoniale illecito, data la sua natura "fungibile" (intercambiabile). Il sequestro è stato quindi confermato, condannando l'Indagato alle spese.
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