Una lavoratrice ottiene in appello il riconoscimento di differenze retributive da un ente pubblico. L'ente, nel suo appello incidentale, aveva eccepito la nullità del contratto, ma la Corte d'Appello aveva ritenuto la domanda inammissibile. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo il principio per cui il giudice ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio la nullità del contratto, anche se sollevata in appello come domanda nuova, convertendola in eccezione. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.
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