Un cittadino comunitario, già allontanato dall'Italia, vi faceva rientro violando il divieto di reingresso. Il Prefetto ne ordinava l'allontanamento e il Questore disponeva il trattenimento presso un centro di permanenza, poi convalidato dal Tribunale. Lo straniero ricorreva in Cassazione lamentando la mancata acquisizione della sentenza penale di condanna per il reingresso illegale, ritenendola necessaria per verificare la legittimità dell'espulsione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il controllo sul trattenimento dello straniero si estende alla manifesta illegittimità dell'espulsione, ma la richiesta di acquisire atti senza contestazioni specifiche ha carattere puramente esplorativo. Di conseguenza, la convalida del trattenimento resta valida e l'espulsione confermata.
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