Una società subappaltatrice chiede il pagamento di oltre 800.000 euro all'appaltatrice. Quest'ultima si oppone, poiché la committente principale contesta vizi nei lavori. La subappaltatrice sostiene che la committente, in un'altra causa, ha effettuato una rinuncia alla domanda, liberando così il pagamento. La Corte di Cassazione ha però chiarito che la semplice rinuncia a un giudizio non equivale a una rinuncia al diritto sottostante. Di conseguenza, la contestazione dei vizi resta valida e l'appaltatrice ha legittimamente bloccato il pagamento. La subappaltatrice perde la causa e non ottiene la somma richiesta.
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