In una controversia su una servitù di passaggio nata da una donazione familiare, la Corte di Cassazione interviene per chiarire i limiti e l'estensione del diritto. La Corte ha stabilito che il contenuto della servitù è definito primariamente dal titolo costitutivo (l'atto notarile), escludendo l'applicazione di criteri sussidiari quando il titolo è chiaro. Inoltre, ha cassato la decisione d'appello nella parte in cui si era pronunciata su una porzione di strada non oggetto della domanda iniziale, riaffermando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
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