I Contribuenti hanno ricevuto una cartella di pagamento per tasse non versate, derivante da un avviso di accertamento che sostenevano di non aver mai ricevuto. Hanno impugnato la cartella, contestando anche la loro coobbligazione solidale. Dopo una vittoria in primo grado, l'Amministrazione Fiscale ha prevalso in appello, sostenendo la validità delle notifiche e l'impossibilità di contestare la cartella per vizi dell'atto presupposto non impugnato. La Cassazione ha confermato questa linea, rigettando i ricorsi dei Contribuenti. Ha ribadito che l'impugnazione della cartella di pagamento è possibile solo per vizi propri, non per quelli dell'avviso di accertamento se non impugnato tempestivamente. Ha anche dichiarato inammissibili alcuni motivi per difetto di autosufficienza. I Contribuenti sono stati condannati a pagare le spese legali.
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