La controversia riguarda la riqualificazione di un contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a causa della genericità del progetto stesso. La Corte di Cassazione ha confermato che, accertata l'illegittimità del contratto a progetto, il rapporto si considera subordinato sin dall'origine. Tuttavia, la tutela applicabile non prevede la reintegra piena e il risarcimento integrale di tutte le mensilità perse, bensì l'indennità forfettaria prevista dall'art. 32 della Legge 183/2010. Il ricorso del lavoratore, che mirava a ottenere una tutela più ampia, è stato rigettato poiché il regime indennitario speciale prevale in caso di conversione di contratti a termine o a progetto illegittimi.
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