Un lavoratore impiegato nella manutenzione ordinaria presso un consorzio di bonifica ha contestato la nullità dei contratti a termine stipulati per anni, richiedendo la conversione del contratto a termine in un rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento del danno. I giudici di merito hanno accertato la mancanza di esigenze temporanee idonee a giustificare la scadenza contrattuale, disponendo l'assunzione stabile e l'indennità economica. La Suprema Corte ha confermato l'illegittimità del termine apposto al contratto, ma ha accolto il ricorso dell'ente pubblico. Per via dei vincoli imposti dalla legge regionale siciliana, sussiste un divieto assoluto di nuove assunzioni stabili. Di conseguenza, la nullità del termine non produce la conversione del contratto a termine a tempo indeterminato, lasciando salvo soltanto il diritto del lavoratore a percepire l'indennizzo risarcitorio.
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