Un soggetto impugna in Cassazione la convalida di un DASPO con obbligo di firma, sostenendo di non aver partecipato ai disordini allo stadio. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, specificando che la convalida DASPO si basa su un controllo 'cartolare', cioè limitato ai documenti forniti dal Questore, senza possibilità per il giudice di riesaminare prove come i video. La Corte conferma che la valutazione è 'res sic stantibus', basata sugli atti disponibili in quel momento.
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