Un'insegnante si è vista negare la validità del suo titolo di specializzazione per il sostegno poiché non conseguito al termine di un corso di durata biennale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo due punti fondamentali: primo, la parte rimasta contumace in primo grado può contestare in appello i fatti costitutivi della domanda; secondo, il requisito della durata biennale del corso, previsto dalla legge, è inderogabile e non può essere soddisfatto sommando le ore di diversi percorsi formativi.
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