La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di ricettazione di una targa di ciclomotore, dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato. La decisione chiarisce che la recidiva a effetto speciale incide direttamente sul calcolo dei termini di prescrizione, estendendoli. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che la prova della consapevolezza dell'origine illecita del bene può essere desunta dalla mancata o inattendibile giustificazione del possesso da parte del detentore. Infine, è stato stabilito che i precedenti penali, anche se successivi al fatto contestato, sono legittimamente utilizzabili dal giudice per valutare la capacità a delinquere e determinare l'entità della pena.
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