Un erede contesta la validità di un atto ricevuto da una società creditrice, sostenendo che la notifica a un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica fosse nulla. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso. I giudici hanno stabilito un principio fondamentale: la residenza che risulta dai registri comunali ha solo un valore presuntivo. La notifica è valida se effettuata nel luogo di dimora abituale, cioè dove la persona vive di fatto. In questo caso, la società creditrice ha dimostrato con vari elementi (contratti, corrispondenza precedente) che l'indirizzo utilizzato, sebbene non più quello anagrafico, era ancora il centro degli affari e interessi dell'erede. Di conseguenza, la notifica è stata ritenuta valida e la società creditrice ha vinto la causa.
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