La Corte di Cassazione ha stabilito che la decadenza di un iscritto da un sindacato, decisa dagli organi interni, non costituisce un lodo arbitrale, bensì un provvedimento associativo. Di conseguenza, l'atto deve essere impugnato davanti al Tribunale ordinario e non alla Corte d'Appello. La Corte ha accolto il ricorso incidentale del sindacato, cassando la sentenza precedente e rinviando la causa al Tribunale competente per un nuovo esame, sottolineando la differenza fondamentale tra le due tipologie di atti e i relativi rimedi giurisdizionali.
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