Una società ha impugnato una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo automatizzato per imposte dichiarate e non versate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando la piena validità della cartella. I giudici hanno chiarito che, trattandosi di un controllo puramente cartolare su dati forniti dallo stesso contribuente, non è necessario l'invio preventivo di un avviso bonario. Inoltre, la notifica diretta tramite servizio postale non richiede la successiva comunicazione di avvenuta notifica. Infine, l'eventuale mancanza di sottoscrizione grafica sulla cartella non ne comporta l'invalidità automatica, spettando al contribuente dimostrare l'assenza di firma tramite accesso agli atti. La società è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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