Un'Azienda ha chiesto il rimborso della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile, sostenendo la sua illegittimità. L'Amministrazione finanziaria ha opposto un silenzio-rifiuto. I giudici di merito hanno confermato la legittimità della tassa. L'Azienda ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, ma senza notificarlo all'Agenzia delle Entrate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse a decidere, poiché la rinuncia non era valida. L'Azienda è stata condannata a pagare le spese legali, ma non l'ulteriore contributo unificato, in quanto la rinuncia, seppur invalida, non rientra nei casi che prevedono tale onere.
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