Un professionista ha contestato la richiesta dell'Ente Previdenziale di versare contributi alla Gestione Separata per il 2008, sollevando l'eccezione di prescrizione contributi Gestione Separata. La questione verteva sul "dies a quo" (data di inizio) del termine quinquennale. Il professionista riteneva la prescrizione già maturata, calcolando dalla scadenza ordinaria. L'Ente Previdenziale, invece, faceva decorrere il termine dalla scadenza prorogata per i soggetti agli studi di settore. La Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione decorre dalla scadenza effettiva del pagamento, inclusi i differimenti legali. Ha rigettato il ricorso del professionista, confermando la tempestività della richiesta dell'Ente Previdenziale.
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