Un'associazione ha contestato una cartella di pagamento per il contributo unificato, ma il suo appello è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale per vizi procedurali, come la mancata prova di notifica. L'associazione ha poi presentato un ricorso per Cassazione, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità ricorso, confermando che il motivo presentato non attaccava la vera ragione della decisione precedente. La Corte ha ribadito che il ricorso era inammissibile perché non affrontava la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata su vizi formali dell'appello originario, e ha condannato l'associazione al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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