Una società di trasporti ha citato in giudizio una Regione e tre comuni per ottenere maggiori pagamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, basando le sue pretese sul costo chilometrico standard. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La Corte ha stabilito che i contributi trasporto pubblico sono determinati dal criterio della "spesa storica" fissato dalle leggi di bilancio regionali, che impone un tetto invalicabile ai fondi disponibili, prevalendo sulle pretese basate sui costi operativi. I contratti stessi, richiamando il quadro normativo regionale, rendevano questo criterio vincolante per le parti.
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