Una società di trasporto pubblico riceveva contributi da un ente locale. L'Agenzia delle Entrate riteneva tali somme tassabili sia ai fini IRES che IVA. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31110/2023, ha stabilito una distinzione cruciale: i contributi pubblici a ripiano dei disavanzi sono esenti da IRES, confermando un orientamento consolidato. Per quanto riguarda l'IVA, invece, sono imponibili se esiste un nesso diretto con il prezzo del servizio, ovvero se consentono all'azienda di applicare tariffe ridotte ai viaggiatori. La Corte ha quindi rinviato il caso al giudice di merito per verificare questa specifica circostanza.
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