L'INPS ha contestato l'inquadramento di un'azienda che svolgeva attività di spurgo, smaltimento rifiuti e pulizia serbatoi. L'Istituto riteneva che l'azienda dovesse applicare il CCNL Igiene Ambientale per il calcolo dei **contributi previdenziali**, anziché quello del trasporto merci. La Corte d'Appello aveva parzialmente accolto l'opposizione dell'azienda, limitando l'applicazione del CCNL Igiene Ambientale solo ai rifiuti urbani e solo dal 2007. La Cassazione ha invece chiarito che l'attività dell'azienda, pur riguardando rifiuti non urbani, era comunque assimilabile alla gestione ambientale. Ha quindi cassato la sentenza d'Appello, rigettando l'opposizione dell'azienda e confermando l'obbligo di versare i **contributi previdenziali** secondo il CCNL Igiene Ambientale per l'intero periodo contestato.
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