Tre soggetti firmano un contratto preliminare di compravendita per acquistare immobili da una società, subordinando l'efficacia al finanziamento (condizione sospensiva). Saltato l'affare, il primo acquirente agisce in giudizio per la risoluzione, sostenendo che gli altri due avessero rinunciato all'acquisto. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del primo acquirente: lo scioglimento del vincolo per gli altri co-acquirenti richiedeva la forma scritta obbligatoria (ad substantiam) e non poteva avvenire per comportamenti concludenti. Inoltre, non essendosi verificata la condizione sospensiva del finanziamento, il contratto non ha mai prodotto effetti. Di conseguenza, non è configurabile alcun inadempimento e il primo acquirente perde la causa, dovendo restituire le somme ricevute in precedenza.
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