La Corte d'Appello di Bari conferma la nullità di un contratto qualificato come subappalto non autorizzato, respingendo la tesi della semplice fornitura con posa in opera. Il caso riguarda la realizzazione di un impianto di depurazione, dove l'oggetto della prestazione non era la mera vendita di componenti, ma la complessa realizzazione di un'opera nuova. La decisione evidenzia che, per distinguere le due figure contrattuali, è decisiva la prevalenza del 'fare' (l'esecuzione dell'opera) sul 'dare' (la fornitura dei materiali). La sentenza di primo grado viene parzialmente riformata solo in merito alla ripartizione delle spese legali.
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