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Contratto A Tempo Determinato

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86 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Contratto a tempo determinato: nullo il termine e posto fisso
Il caso riguarda un lavoratore aeroportuale assunto con plurimi contratti a termine. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dichiarato la nullità del termine apposto al quarto contratto, accertando l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato con il consorzio datore di lavoro e condannando le società coinvolte al risarcimento del danno. Le società hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la decisione su vari punti, tra cui l'interpretazione di un accordo transattivo e l'applicabilità del trasferimento d'azienda. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la valutazione sulla legittimità del contratto a tempo determinato e la sussistenza delle causali costituiscono accertamenti di fatto riservati esclusivamente al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità. Di conseguenza, il lavoratore ha vinto la causa, ottenendo la stabilizzazione e il risarcimento.
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Contratto a tempo determinato: senza causale scatta la stabilità
Un lavoratore ha impugnato il suo contratto a tempo determinato perché privo di motivazioni specifiche (causali), chiedendone la trasformazione in un rapporto stabile. L'Azienda si è difesa eccependo il ritardo nell'avvio della causa e sostenendo che il contratto collettivo consentisse assunzioni senza causale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda. I giudici hanno chiarito che, in caso di tentativo di conciliazione fallito, il termine di 180 giorni per depositare il ricorso in tribunale viene sospeso per tutta la durata della procedura e per i successivi 20 giorni. Inoltre, il contratto collettivo applicabile richiedeva comunque l'indicazione della causale, rendendo nullo il termine generico. Il lavoratore ottiene così la conversione del contratto a tempo indeterminato e un risarcimento pari a dodici mensilità.
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Contratto a tempo determinato: il silenzio non cancella i diritti
Tre assistenti di volo hanno contestato la nullità del termine apposto ai loro contratti di lavoro. Le società datrici di lavoro sostenevano che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso, poiché i dipendenti avevano successivamente accettato un contratto a tempo indeterminato e fatto passare molto tempo prima di agire in giudizio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso delle aziende. La Corte ha chiarito che l'accettazione di un nuovo impiego e il semplice passaggio del tempo non dimostrano la volontà di rinunciare ai diritti pregressi. Di conseguenza, è stata confermata la nullità del contratto a tempo determinato, con diritto alla ricostruzione della carriera e al risarcimento del danno.
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Contratto a tempo determinato: l’azienda perde senza prove
Una compagnia aerea ha impugnato la decisione che dichiarava nullo il termine apposto al secondo di sei contratti di lavoro stipulati con una dipendente. La Corte d'Appello aveva rilevato la mancanza di prove sul nesso causale tra l'assunzione e l'incremento temporaneo dei voli. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità della clausola. La Corte ha chiarito che il datore di lavoro deve provare concretamente le ragioni temporanee che giustificano il contratto a tempo determinato. Di conseguenza, l'azienda perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Contratto a tempo determinato: nullo senza la sicurezza locale
Una lavoratrice, assunta come assistente di volo con base a Catania, ha impugnato il proprio contratto a tempo determinato chiedendone la conversione a tempo indeterminato. La contestazione si fondava sulla mancanza del documento di valutazione dei rischi (DVR) per lo scalo di Catania prima della firma del contratto. L'azienda aveva depositato solo il documento relativo allo scalo di Fiumicino. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno chiarito che la mancata redazione o produzione del DVR specifico per la sede di lavoro rende nullo il termine apposto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità della clausola e ha convertito il rapporto in un contratto a tempo indeterminato, condannando l'azienda alla ricostruzione della carriera e al pagamento di un'indennità risarcitoria.
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Assegno di sede estera: sì ai docenti precari, no ai tagli
Una docente assunta con contratto a tempo determinato presso una scuola statale italiana a Istanbul ha richiesto il pagamento integrale dell'assegno di sede estera. Il Ministero ha negato il beneficio, sostenendo che spettasse solo al personale di ruolo. Dopo i rifiuti nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice. I giudici hanno stabilito che l'assegno di sede estera spetta anche ai supplenti temporanei non residenti. Non esistono infatti ragioni oggettive per discriminare i docenti precari rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, poiché l'indennità compensa il medesimo disagio legato al trasferimento all'estero. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Abuso di contratti a termine: condannato Comune con più concorsi
Alcune maestre d'infanzia hanno lavorato per un Comune con diversi contratti a tempo determinato, superando il limite complessivo di trentasei mesi. Le lavoratrici hanno chiesto il risarcimento del danno per l'illegittima successione dei contratti. Il Comune si è difeso sostenendo che ogni assunzione derivava da un concorso pubblico diverso, interrompendo così il conteggio dei mesi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando che l'abuso di contratti a termine si configura ugualmente. Il superamento del limite complessivo di trentasei mesi rende la reiterazione abusiva, a prescindere dal fatto che le assunzioni derivino da procedure concorsuali distinte. Il Comune deve quindi risarcire le lavoratrici e pagare le spese processuali.
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Contratto a tempo determinato: risarcimento sì, assunzione no
Un lavoratore ha impugnato diversi contratti stipulati con un Consorzio di Bonifica siciliano, chiedendo la conversione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni per l'uso abusivo del termine. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il contratto a tempo determinato del 2006, ma ha negato la conversione a causa del divieto regionale di assunzione senza concorso pubblico, riconoscendo solo un risarcimento di dodici mensilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore. I giudici hanno confermato che per i consorzi di bonifica siciliani vige il divieto di conversione automatica in rapporto a tempo indeterminato. Tuttavia, l'abuso del contratto a tempo determinato dà comunque diritto al risarcimento del danno predeterminato per legge, senza necessità per il dipendente di dimostrare il danno subito.
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Abuso del contratto a termine: Ministero condannato a risarcire
Una lavoratrice ha impugnato diversi contratti di somministrazione e un successivo contratto a tempo determinato stipulati con un Ministero, denunciandone l'illegittimità per la genericità delle causali. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno accertato l'illegittimità dei contratti e condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che le ordinanze della Protezione Civile non possono derogare alle norme sul lavoro senza un'espressa e motivata previsione. La Suprema Corte ha confermato il risarcimento per l'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego, quantificato in dodici mensilità, applicando il concetto di danno comunitario presunto. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
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Contratto a tempo determinato: la legge batte il sindacato
Un autista ha impugnato il proprio contratto a tempo determinato stipulato nel 2016 con un'azienda di trasporti, lamentando l'assenza di causali giustificatrici previste dal contratto collettivo applicabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del termine. I giudici hanno chiarito che la legge speciale ha introdotto un regime di acausalità per il contratto a tempo determinato, superando le vecchie limitazioni dei contratti collettivi antecedenti. Il principio del favor per il lavoratore non può infatti spingersi fino a imporre requisiti di validità strutturale del contratto che il legislatore ha espressamente deciso di eliminare per favorire l'occupazione.
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Contratto a tempo determinato: scontro sulle fondazioni liriche
Un lavoratore ha impugnato diversi contratti a termine per mansioni di macchinista presso una Fondazione lirica, chiedendo la nullità del termine e la conversione in un rapporto stabile. La Corte d'Appello ha respinto la domanda escludendo la conversione a causa del blocco delle assunzioni. La Cassazione, rilevando un contrasto giurisprudenziale sulla convertibilità del contratto a tempo determinato nelle fondazioni lirico-sinfoniche (spesso assimilate al pubblico impiego per i vincoli di spesa e concorsualità), ha rimesso la questione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Inoltre, ha rilevato l'irregolarità della difesa della Fondazione, che non aveva deliberato correttamente l'affidamento a liberi professionisti anziché all'Avvocatura dello Stato.
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Abuso del contratto a termine: niente posto fisso ma sì ai danni
Alcuni operatori ecologici venivano assunti da un consorzio pubblico per la gestione dei rifiuti tramite ripetuti contratti a tempo determinato. Alla scadenza dei rapporti, i lavoratori chiedevano la conversione in contratti a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. I giudici di merito respingevano le richieste per mancanza di un concorso pubblico. La Corte di Cassazione ha confermato che la conversione è impossibile senza una selezione pubblica, ma ha stabilito che l'abuso del contratto a termine dà comunque diritto al risarcimento del danno. La Corte ha quindi accolto il ricorso dei lavoratori limitatamente al risarcimento, rinviando la causa alla Corte d'Appello per quantificare la somma dovuta, quantificabile tra 2,5 e 12 mensilità come sanzione per l'illecito utilizzo del precariato.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento sì, ruolo fisso no
Un'insegnante di religione cattolica ha lavorato per anni nella scuola pubblica con contratti annuali ripetuti. Ha chiesto la stabilizzazione o il risarcimento per l'illegittima precarizzazione. La Corte d'Appello ha negato l'assunzione automatica ma ha condannato il Ministero a risarcirla con 5 mensilità. La Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che si configura un abuso di contratti a termine quando la Pubblica Amministrazione rinnova i contratti precari per oltre un triennio senza bandire i concorsi ordinari previsti dalla legge. Non potendo convertire il rapporto in un impiego fisso senza concorso pubblico, lo Stato deve risarcire il lavoratore per il danno subito.
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Contratto a termine illegittimo: sì al risarcimento, no al posto fisso
Un lavoratore ha impugnato il proprio contratto di lavoro, sostenendo che l'apposizione della scadenza fosse illegittima poiché impiegato per attività ordinarie e stabili di un ente pubblico economico regionale. La Corte d'Appello ha dichiarato il contratto a termine illegittimo, disponendone la conversione a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del termine, ma ha accolto il ricorso dell'ente datore di lavoro sulla conversione. Secondo le leggi regionali siciliane, infatti, vige un divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato senza concorso pubblico per tali enti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha escluso la conversione del rapporto in un impiego stabile, confermando unicamente il diritto del lavoratore a ricevere l'indennità risarcitoria per il danno subito.
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Cessazione della materia del contendere: l’accordo chiude la lite
Il caso nasce dall'impugnazione di plurimi contratti a tempo determinato da parte de Il Lavoratore nei confronti de L'Azienda. La Corte d'Appello aveva dichiarato la nullità del termine e convertito il rapporto in contratto a tempo indeterminato, condannando L'Azienda al risarcimento. L'Azienda ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo tramite una conciliazione in sede sindacale. Con questo accordo, L'Azienda ha rinunciato al ricorso e Il Lavoratore ha accettato la rinuncia, concordando la compensazione delle spese. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiudendo definitivamente il giudizio senza alcuna condanna alle spese o raddoppio del contributo unificato.
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Abuso di contratti a termine: risarcimento senza prove per i precari
Una lavoratrice ha fatto causa a un consorzio autostradale pubblico contestando l'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. La Corte d'Appello ha negato il risarcimento ritenendo che la dipendente non avesse dimostrato il danno concreto. La Cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, stabilendo che in caso di abuso di contratti a termine nel pubblico impiego il danno è presunto (danno comunitario) e non necessita di prova specifica. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello.
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Contratto a tempo determinato: la Cassazione salva il lavoratore
Un autista ha lavorato per un'azienda tramite contratti di somministrazione e, successivamente, con un contratto a tempo determinato. Il lavoratore ha fatto causa chiedendo la trasformazione del rapporto in un impiego a tempo indeterminato, contestando la genericità dei motivi dell'assunzione. La Corte d'Appello ha dichiarato fuori tempo massimo la richiesta sui primi contratti e inammissibile la contestazione sul secondo. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che i termini per contestare i vecchi contratti erano stati prorogati dalla legge e che la contestazione sui motivi del nuovo contratto a tempo determinato non era una domanda nuova, ma una semplice precisazione della difesa. La causa dovrà quindi essere riesaminata.
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Scatti di anzianità per docenti precari: stop alle discriminazioni
Un gruppo di docenti assunti con contratti a termine dalla Provincia Autonoma di Trento ha richiesto il pagamento delle differenze retributive relative agli scatti di anzianità per docenti precari, negati a causa della natura temporanea del loro rapporto. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, escludendo anche la detrazione dello stipendio estivo. La Provincia ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che le diverse modalità di reclutamento giustificassero la disparità di trattamento economico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la natura temporanea del rapporto e le modalità di assunzione non costituiscono ragioni oggettive per negare gli scatti di anzianità per docenti precari. I docenti precari hanno quindi diritto alla progressione stipendiale pari ai colleghi di ruolo.
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Contratto a tempo determinato: l’azienda vince sul risarcimento
Una lavoratrice ha impugnato il proprio contratto a tempo determinato, chiedendo la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato e il risarcimento dei danni. La Corte d'Appello ha dichiarato nullo il termine, applicando però l'indennità risarcitoria forfettaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della lavoratrice sulla misura del risarcimento, ma ha accolto il ricorso dell'azienda. I giudici di legittimità hanno stabilito che, per verificare la specificità della causale in contesti aziendali complessi, si devono applicare criteri elastici. Il rinvio agli accordi collettivi è valido per determinare le esigenze sostitutive, anche senza indicare i nomi dei sostituiti. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Contratto a tempo determinato: no a deroghe da accordi aziendali
L'Azienda ha assunto La Lavoratrice con diversi contratti a termine, superando il limite massimo di trentasei mesi previsto dalla legge. L'Azienda sosteneva che i contratti stipulati in base a un accordo integrativo aziendale per attività stagionali dovessero essere esclusi dal calcolo dei trentasei mesi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, stabilendo che solo la contrattazione collettiva nazionale, e non quella aziendale, può derogare al limite massimo di durata per il contratto a tempo determinato. Di conseguenza, il rapporto di lavoro è stato dichiarato a tempo indeterminato, con obbligo di riassunzione e risarcimento del danno per La Lavoratrice.
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