Una lavoratrice si oppone alla cancellazione del suo "superminimo non assorbibile", introdotto anni prima da un accordo collettivo per compensare un cambio di CCNL. L'azienda aveva successivamente disdetto l'accordo. La Corte di Cassazione ha stabilito che, poiché il superminimo aveva origine collettiva e non era legato a meriti individuali, non si è mai incorporato nel contratto individuale come diritto quesito. Pertanto, la sua fonte (il contratto collettivo aziendale) poteva essere legittimamente modificata o cessare, anche con effetti peggiorativi per il lavoratore, senza violare il principio di irriducibilità della retribuzione.
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