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Contrattazione Collettiva — Anno 2022

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64 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Contrattazione Collettiva

Provvedimenti

Trattamento economico nel pubblico impiego: no ai bonus senza CCNL
Un dipendente comunale ha richiesto il pagamento di oltre dodicimila euro per aver partecipato a un progetto informatico di recupero tributi. Il Comune ha rifiutato il pagamento poiché mancava la necessaria certificazione del dirigente di settore sul raggiungimento degli obiettivi, come previsto dal contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando che il trattamento economico nel pubblico impiego è regolato esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Gli atti unilaterali dell'amministrazione non possono derogare al contratto collettivo, nemmeno in senso favorevole al lavoratore. Di conseguenza, senza il rispetto delle condizioni stabilite dal contratto nazionale, nessun compenso aggiuntivo può essere riconosciuto, rendendo nullo qualsiasi accordo o provvedimento interno difforme.
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Sospensione cautelare dal servizio: nullo lo stop senza processo
Un dipendente comunale, responsabile della Polizia Locale, subisce una sospensione cautelare dal servizio a causa di un ammanco di cassa, in attesa del processo penale. Il lavoratore contesta la misura poiché il contratto collettivo richiede il rinvio a giudizio, non ancora avvenuto. La Corte d'Appello ritiene invece che la riforma Brunetta abbia superato tale limite. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del lavoratore, chiarendo che la sospensione del procedimento disciplinare e la sospensione cautelare dal servizio sono istituti differenti. La legge non ha cancellato le tutele del contratto collettivo, che restano pienamente valide. Di conseguenza, la sospensione cautelare senza rinvio a giudizio è illegittima.
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Mansioni superiori nel pubblico impiego: no a stipendio pieno
Un docente incaricato per anni della reggenza di istituti scolastici ha richiesto il pagamento dell'intero stipendio previsto per i dirigenti di ruolo, lamentando una disparità di trattamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego non comporta automaticamente il diritto alla piena equiparazione retributiva con il personale di ruolo. La Corte ha chiarito che le indennità aggiuntive previste dai contratti collettivi sono legittime e rispettano il principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto alle differenze stipendiali piene, ma solo alle indennità specifiche stabilite dalla contrattazione collettiva per la funzione di reggenza temporanea.
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Assegno ad personam: negato se manca la continuità dell’incarico
Un gruppo di docenti, diventati dirigenti scolastici tramite concorso, ha chiesto il riconoscimento del diritto all'assegno ad personam per mantenere il trattamento economico più favorevole goduto in passato come presidi incaricati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello. I giudici hanno chiarito che l'assegno ad personam spetta solo a chi ricopre l'incarico di presidenza al momento esatto del passaggio di ruolo. Poiché nell'anno precedente i lavoratori erano tornati a svolgere la funzione docente, non vi era alcun trattamento economico superiore in atto da dover conservare. La contrattazione collettiva mira infatti a evitare un peggioramento retributivo immediato, non a ripristinare indennità passate già cessate.
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