Una dipendente pubblica, trasferita a seguito della creazione di una nuova Provincia, ha richiesto il pagamento dell'indennità di disagio speciale prevista da un accordo sindacale. Le Amministrazioni, dopo un primo periodo, avevano interrotto i pagamenti. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta della lavoratrice, giudicando nulla la clausola dell'accordo perché in contrasto con il contratto collettivo nazionale. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto la questione giuridica complessa e nuova, in particolare sulla validità di un accordo stipulato senza la partecipazione del nuovo ente. Per questo, non ha emesso una decisione finale ma ha rinviato il caso a una pubblica udienza per un esame più approfondito, lasciando l'esito della vicenda in sospeso.
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