La Procura ha impugnato una sentenza di patteggiamento per bancarotta, contestando l'errata applicazione della continuazione ordinaria anziché della regola speciale sulla continuazione fallimentare. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che, sebbene il metodo di calcolo della pena fosse errato, la sanzione finale non era 'illegale' poiché rientrava nei limiti di legge. Di conseguenza, l'errore non costituiva un valido motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
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