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Continuazione Tra Reati — Anno 2022

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83 provvedimenti applicano questo termine

Altri anni per Continuazione Tra Reati

Provvedimenti

Continuazione tra reati: perché lo stile di vita non basta
L'imprenditore chiedeva l'applicazione della continuazione tra reati per unificare le condanne per truffa, falso e bancarotta fraudolenta. Il Giudice dell'esecuzione respingeva la richiesta evidenziando l'assenza di un piano criminoso unico. I reati di truffa erano stati commessi anni prima del fallimento e mentre l'azienda era ancora in salute. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che una generica inclinazione a delinquere o uno stile di vita illecito non provano l'esistenza di un programma unitario. L'imprenditore perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Furto in abitazione: ricorso vuoto e condanna definitiva
L'Imputata è stata condannata per cinque episodi di furto in abitazione. La Corte di appello ha confermato la responsabilità penale, ma ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa. L'Imputata ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una carenza di motivazione in merito alla qualificazione giuridica dei fatti e al trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della sua estrema genericità, poiché la difesa non ha sviluppato né argomentato adeguatamente i motivi di impugnazione. Di conseguenza, l'Imputata ha perso il ricorso ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Continuazione tra reati: stile di vita o disegno unico?
La Ricorrente ha richiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione tra reati per unificare le pene di diverse condanne. Il giudice ha respinto la richiesta evidenziando un intervallo temporale di due anni tra il primo reato e i successivi commessi nel 2014, qualificando questi ultimi come frutto di una scelta di vita occasionale e non di un unico disegno criminoso preventivo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa, rilevando che le contestazioni riguardavano valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato il provvedimento impugnato e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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