Un uomo è stato condannato per il reato di calunnia e falsa testimonianza. Il soggetto aveva denunciato lo smarrimento di tre assegni, accusando ingiustamente i legittimi riceventi di ricettazione, pur avendoli firmati e consegnati personalmente per saldare un debito. Successivamente, durante il processo a carico dei due accusati, l'uomo ha mentito sotto giuramento negando l'autenticità delle proprie firme per evitare la condanna. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che la perizia grafologica non è obbligatoria se la consulenza tecnica del Pubblico Ministero, già acquisita agli atti con il consenso delle parti e discussa in aula, risulta chiara, scientificamente corretta e logicamente ineccepibile per dimostrare la paternità delle firme.
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