Due lavoratrici, inquadrate come personale ATA, contestavano il loro inquadramento economico a seguito del passaggio dall'ente locale allo Stato. Le ricorrenti lamentavano un peggioramento dello stipendio e chiedevano il riconoscimento dell'anzianità pregressa. La Corte d'Appello respingeva la domanda per mancata prova del danno. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che nel trasferimento del personale ATA il principio di irriducibilità della retribuzione tutela solo le voci fisse e continuative, escludendo quelle variabili. Inoltre, grava sulle lavoratrici l'onere di allegare e provare concretamente il peggioramento subito, senza poter ricorrere a una consulenza tecnica d'ufficio esplorativa per colmare le proprie lacune probatorie. Di conseguenza, le lavoratrici perdono la causa e sono condannate al pagamento delle spese di giudizio.
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