Un contribuente, coobbligato in solido con una società, ha impugnato una cartella di pagamento non preceduta da un avviso di accertamento a lui notificato. La Corte di Cassazione ha stabilito che, in questo caso, la cartella costituisce il primo 'atto impositivo' e, pertanto, rientra nell'ambito della definizione agevolata, determinando l'estinzione del contenzioso tributario.
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