Un autoferrotranviere impugna il proprio licenziamento disciplinare, qualificato come destituzione, lamentando vizi procedurali. In particolare, il lavoratore contesta che la comunicazione dell'opinamento (la proposta di sanzione) sia stata inviata tramite email al suo avvocato anziché direttamente a lui, e che l'azienda non avesse costituito il consiglio di disciplina. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore. I giudici chiariscono che la comunicazione scritta, pur dovendo essere personale, non richiede forme solenni ed è valida se raggiunge lo scopo: il dipendente aveva infatti esercitato pienamente il diritto di difesa. Inoltre, la mancata costituzione del consiglio di disciplina non causa nullità se il lavoratore non ne ha mai richiesto l'intervento. Vince l'azienda datrice di lavoro.
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