La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19634/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per spaccio di droga. La Corte ha ribadito la netta distinzione tra la mera connivenza non punibile e il concorso di persone nel reato, che richiede un contributo causale, anche minimo, all'attività criminosa. Nel caso di specie, l'uso del proprio telefono per prendere gli ordini dai clienti è stato ritenuto un contributo attivo e non una semplice presenza passiva.
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