Un utente ha contestato le fatture del servizio idrico emesse dal gestore, relative a consumi ordinari e a conguagli regolatori per partite pregresse degli anni 2005-2011. Il Tribunale aveva annullato le richieste ritenendole illegittime o prescritte. La Cassazione, richiamando i principi delle Sezioni Unite, ha stabilito che il gestore non può applicare retroattivamente nuove tariffe per calcolare i conguagli, ma deve fare riferimento alle regole vigenti al momento dei consumi (metodo normalizzato). Inoltre, ha rilevato errori nel calcolo della prescrizione quinquennale per i consumi ordinari, non avendo i giudici di merito considerato l'esatto momento di emissione della fattura e una nota di credito parziale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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