La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile un ricorso patteggiamento presentato da un imputato. L'appello si basava sulla presunta non congruità della pena, un motivo non previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita strettamente le ragioni per cui si può impugnare una sentenza di questo tipo, confermando la definitività dell'accordo sulla pena.
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